Comunità Energetiche Rinnovabili. A che punto siamo?

1 luglio 2024

Abbiamo riassunto l’intervento di Matteo Caldera – Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili, Laboratorio Smart Cities and Communities di ENEA – tenuto durante un recente evento a Milano

Nel corso degli ultimi quattro anni sono stati adottati una serie di provvedimenti sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) che hanno riguardato sia la disciplina transitoria che quella definitiva, portando il tema al centro dell’attenzione sia politica che pubblica. Come sottolineato dal Dottor Caldera, si è trattato di un percorso piuttosto articolato e complesso che ha portato le CER ad una risonanza mediatica e ad un approfondimento della loro conoscenza; va però considerato che non rappresentano l’unica forma di autoconsumo diffuso possibile, sono infatti possibili altre configurazioni di autoconsumo diffuso, tra cui l’autoconsumatore individuale a distanza che utilizza la rete di distribuzione e il gruppo di autoconsumatori collettivi.

È importante tenere presente, quando si intende formare una comunità energetica, che il suo obiettivo è di fornire benefici economici, ambientali e sociali al territorio, non profitti finanziari. “Le comunità energetiche sono soggetti di diritto autonomo caratterizzati da una configurazione piuttosto articolata e complessa, che parte dalla necessità di costituire un soggetto giuridico, azione non richiesta nel caso dei gruppi di autoconsumatori collettivi e degli autoconsumatori individuali a distanza. È quindi indispensabile redigere un atto costitutivo, uno statuto e un regolamento.

I membri delle Comunità Energetiche possono essere molte tipologie di clienti finali ma, secondo gli ultimi provvedimenti legislativi, sono escluse le grandi imprese che possono invece essere produttori terzi, mentre le PMI possono prendervi parte come soci, purché abbiano un codice ATECO prevalente diverso da quello dei produttori e venditori di energia elettrica. Il potere decisionale spetta a tutti i membri. I membri mantengono i loro diritti finali e possono recedere dalla configurazione.”

Il perimetro della CER è definito nello stessa zona di mercato elettrico, ad esempio la zona Nord include le regioni a nord dell’Emilia-Romagna inclusa. Tuttavia, per ottenere l’incentivo sull’energia condivisa, le utenze di produzione e consumo devono essere comprese all’interno del perimetro definito dalla stessa cabina primaria. La stessa comunità energetica come soggetto giuridico può includere diverse sottosezioni afferenti a cabine primarie diverse all’interno della stessa zona di mercato elettrico, offrendo vantaggi in termini di economie di scala.

Caldera prosegue: “per accedere alla tariffa premio è necessario realizzare impianti a fonti rinnovabili, non solo fotovoltaici. Gli impianti devono essere nuovi e qui sorge un punto critico legato all’ultimo decreto: con “nuovi” non si intendono solo gli impianti entrati in esercizio dopo il 16 dicembre 2021, ma devono essere impianti già previsti per una comunità energetica. Pertanto, è necessario che siano entrati in esercizio dopo la costituzione della Comunità Energetica come soggetto giuridico.” Non solo, gli impianti devono avere una potenza complessiva inferiore a 1 megawatt. Nel caso in cui ci siano più sezioni o unità di produzione, la loro somma deve rimanere al di sotto di tale soglia. Se la potenza complessiva supera il megawatt, l’impianto non ha diritto agli incentivi. Gli impianti esistenti possono entrare nelle CER, ma fino al 30% della potenza complessiva, senza diritto all’incentivo ma solo alla restituzione della quota di oneri di rete come regolato dall’Autorità ARERA. Gli impianti devono essere di proprietà della CER o sotto il suo controllo.

Il Decreto MASE 414, entrato in vigore il 24 gennaio 2024, è strutturato in due principali sezioni: una collegata alla tariffa premio sull’energia condivisa e l’altra legata al contributo in conto capitale PNRR. Per quanto riguarda la tariffa premio, le configurazioni incentivabili sono tre (le cosiddette CACER), mentre il contributo in conto capitale PNRR è rivolto agli impianti di produzione installati nei piccoli comuni con meno di 5000 abitanti e inseriti in comunità energetiche e gruppi di autoconsumatori collettivi, e dispone di un budget di 2,2 miliardi di euro che finanzia fino al 40% dei costi ammissibili, nei limiti del costo massimo di investimento di riferimento.

È importante considerare le tempistiche, poiché si tratta di provvedimenti con scadenze ravvicinate. Nel caso della tariffa premio, il termine è il trentesimo giorno successivo al superamento del contingente di potenza di 5 gigawatt, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2027. Per il contributo PNRR, la finestra è ancora più ristretta, in quanto il termine ultimo per la presentazione delle richieste è il 31 marzo 2025 e i portali GSE per la presentazione delle domande sono aperti dall’8 aprile di quest’anno.

La tariffa premio dipende dalla potenza dell’impianto ed è costituita da una parte fissa e una variabile. La parte fissa diminuisce in base alla dimensione dell’impianto, mentre la parte variabile è parametrizzata al prezzo zonale dell’energia elettrica: se il prezzo zonale sale la componente variabile diminuisce. La tariffa premio è comunque limitata a un valore massimo. Inoltre, è prevista una maggiorazione per gli impianti fotovoltaici, considerando l’ubicazione dell’impianto in base all’area geografica.

Nel caso in cui l’impianto usufruisca sia della tariffa premio che di un contributo in conto capitale, è prevista una decurtazione della tariffa premio tramite un fattore F che varia dallo 0% al 50% a seconda del contributo in conto capitale. Al di sopra del 40% del contributo in conto capitale, l’impianto non può più accedere alla tariffa premio. Tuttavia, la decurtazione non si applica in relazione all’energia elettrica condivisa da punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale.

Un importante punto introdotto nel Decreto MASE 414 riguarda la definizione della soglia di energia condivisa, calcolata annualmente dal GSE. Questa soglia suddivide l’incentivo della tariffa premio in una quota vincolata e una quota svincolata e si applica nel caso della partecipazione delle imprese. Caldera spiega: “Se l’impianto non ha ricevuto contributi in conto capitale, la soglia è pari al 55% mentre, se l’impianto ha beneficiato di contributi, la soglia si riduce al 45%. Qualora si superi questa soglia, l’eccedenza dell’incentivo deve essere destinata ad attività di carattere sociale aventi ricadute sui territori in cui sono ubicati gli impianti e non può essere destinata alle imprese. Attualmente, non sono stati forniti dettagli specifici sull’utilizzo della quota vincolata. Tuttavia, si prevede una discreta libertà decisionale in merito. Ad esempio, potrebbe essere considerata l’allocazione di questa quota per la creazione di fondi destinati all’installazione di nuovi impianti a beneficio della comunità energetica, anche se tale aspetto non è ancora stato regolamentato. Questa disposizione evidenzia l’importanza non solo dell’aspetto economico, ma anche di quello sociale delle Comunità Energetiche, tramite un uso responsabile e solidale degli incentivi pubblici”.

La sovvenzione PNRR è dedicata agli impianti nei piccoli comuni con meno di 5000 abitanti, seguendo il dato Istat al momento della richiesta. Inoltre, l’avvio dei lavori deve essere successivo alla presentazione della domanda di contributo sul portale GSE. Il termine ultimo per l’entrata in esercizio dell’impianto è entro 18 mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026. L’impianto che ha beneficiato della sovvenzione PNRR deve essere inserito in una comunità energetica o in un gruppo di autoconsumatori collettivi. Sono previste una serie di spese ammissibili, con un costo di investimento massimo che dipende dalla taglia dell’impianto.

Come costituire una CER

Il concetto di Comunità Energetica negli anni ha guadagnato sempre più rilevanza, offrendo un approccio innovativo; sono sicuramente stati fatti numerosi passi in avanti nella creazione e gestione delle CER. Promuovere l’aggregazione e definire una chiara visione è essenziale per avere uno sguardo ampio che non si limiti agli incentivi ma che si concentri anche sui benefici economici, sociali e ambientali che la comunità può portare nel territorio a lungo termine. L’incentivo non dovrebbe essere l’unico obiettivo ma piuttosto un punto di partenza per una operatività duratura.

Il coinvolgimento dei cittadini è fondamentale per il successo delle Comunità Energetiche. Questo può essere ottenuto attraverso campagne di sensibilizzazione, incontri pubblici e consultazioni. Inoltre, ottenere assistenza da consulenti preparati dal punto di vista tecnico, legale, politico e contabile è essenziale per affrontare le sfide che possono sorgere lungo il percorso.

Una volta definita la visione e ottenuto il sostegno economico necessario, è importante procedere con la preparazione della richiesta di connessione alla rete e ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per l’installazione degli impianti. Questo passaggio richiede una rigorosa conformità normativa e un’attenta valutazione degli impatti ambientali e sociali.

Successivamente, si procede con l’installazione degli impianti e dei sistemi di monitoraggio. Una volta completata l’installazione e ottenuti gli incentivi, si entra nella fase della gestione energetica e amministrativa della comunità. Questo aspetto è fondamentale per garantire la stabilità e la crescita a lungo termine della comunità energetica, oltre a massimizzare i benefici economici, sociali e ambientali per il territorio.

In conclusione, costituire e gestire una comunità energetica richiede un impegno significativo e una pianificazione attenta. Tuttavia, i benefici a lungo termine che la CER può portare compensano gli sforzi necessari per realizzarla. Con una visione chiara, il sostegno del pubblico e una gestione efficace, le comunità energetiche possono diventare pilastri della transizione verso un futuro energetico sostenibile e inclusivo.